Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”(dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal 12 settembre 2017 decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
La detrazione, sempre nella misura massima di 60.000 euro, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie e per le prestazioni professionali eventualmente necessarie.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso)
.
ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora
questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.
In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre,
comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione (o qualificazione)energetica.